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Legge Regionale n. 1 del 04.01.1984
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Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 07 01 1984 n. 1
Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale
e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.
Premessa
Prem.: Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
Sudd: Titolo I - Natura, composizione,
scopi e mezzi finanziari
ARTICOLO 1 - Ambito normativo
Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento
amministrativo, la regione siciliana svolge la propria attivita'
di intervento nell' ambito delle areee destinate ad insediamenti
industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo
industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti
in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
6
marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965,
n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente
legge. Su proposta dell' Assessore regionale per l' industria,
di concerto con gli Assessori regionali per il territorio
e l' ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente
commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana,
con decreto del Presidente della Regione, possono essere istituiti
nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni
della presente legge.
ARTICOLO 2 - Natura giuridica e composizione
I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto
pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela
dell' Assessore regionale per l' industria, che la esercita
ai sensi della presente legge.
Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione siciliana,
enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia
pubblici che privati, nonche' associazioni di rappresentanza
degli industriali.
ARTICOLO 3 - Scopi
I consorzi mirano a favorire l' insediamento di piccole e
medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi
stabiliti dagli organi regionali all' uopo preposti. Per il
conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:
a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;
b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti
industriali;
c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali,
i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da
cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte
le altre opere di Interesse generale al servizio dell' industria
ovvero atte a favorirne la localizzazione;
d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari
leggi regionali e dalle leggi nazionali.
ARTICOLO 4 - Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'
art. 29 della presente legge;
b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati
nella misura determinata negli statuti;
c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali
per contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione
di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali
o connesse con l' attuazione di progetti speciali;
d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle
opere di cui alla presente legge o per l' espletamento di
particolari compiti d' interesse regionale;
e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla
vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;
f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture,
opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle
aree e nei nuclei;
g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi
da quelli versati dalla Regione siciliana;
h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte
sia di enti che di privati.
Sudd: Titolo II - Organi consortili
e controlli
ARTICOLO 5 - Enumerazione e durata
Organi dei consorzi sono:
a) il consiglio generale;
b) il comitato direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Gli organi consortili durano in carica cinque anni.
ARTICOLO 6 - Consiglio generale
Il consiglio generale e' costituito dai rappresentanti degli
enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana.
Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con
tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto
limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza
delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano
con un loro rappresentante.
La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati
dall' Assessore regionale per l' industria. Al consiglio generale
partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni
degli industriali, di cui due designati dalle associazioni
provinciali degli industriali ed uno dall' associazione piccole
e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti
delle associazioni artigiane piu' rappresentantive.
Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del
consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti
e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio
medesimo.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto
il quorum richiesto, nella seduta successiva si procedera'
ad una seconda votazione nella quale risultera' eletto chi
otterra' la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri
presenti, il cui numero dovra' in
ogni caso, essere non inferiore alla meta' piu' uno dei componenti
il consiglio generale. Tale quorum sara', peraltro, necessario
per la validita' di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.
Per la validita' di tutte le altre deliberazioni del consiglio
generale e' richiesta la presenza dei due quinti dei componenti
in carica.
Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse
essere eletto, si procedera', entro 7 giorni dalla prima votazione,
ad uno nuovo scrutinio per il quale sara' sufficiente la maggioranza
relativa dei voti.
ARTICOLO 7 - Partecipazione dei comuni
I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi
e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza
di cui all' art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 8 - Compiti del consiglio generale
Il consiglio generale:
a) adotta lo statuto del consorzio, in conformita' allo statuto
- tipo di cui al successivo art. 14;
b) adotta il piano regolatore dell' area del consorzio;
c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo
art. 22;
d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal
comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio,
procede all' aggiornamento annuale dei programmi di intervento
previsto dal quarto comma dello art. 22 della presente legge;
e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione
di altri enti al consorzio. La ratifica dovra' avvenire entro
60 giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale;
trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa
esecutiva;
f) delibera in materia di regolamento organico del personale
e di regolamento di servizi;
g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla
presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente
la materia.
ARTICOLO 9 - Comitato direttivo
Il comitato direttivo e' costituito dal presidente del consorzio,
da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo
stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti
delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma
dell' art. 6.
I due rappresentanti della Regione siciliana designati a far
parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato
direttivo.
Quest' ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella
prima seduta, con le stesse modalita' di cui al quinto, sesto
e ottavo comma dell' art. 6. Qualora dovesse essere eletto
alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle
associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della
Regione siciliana, il comitato direttivo risultera' composto,
diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma
del presente articolo, da 7 componenti piu' il presidente.
ARTICOLO 10 - Compiti del comitato direttivo
Il comitato direttivo e' l' organo esecutivo del consorzio.
In particolare:
a) predispone gli atti da sottoporre all' approvazione del
consiglio regionale;
b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone
l' attuazione al presidente del consorzio;
c) fissa i criteri per l' assegnazione delle aree conformemente
a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo
art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria
delle istanze per l' assegnazione e la susseguente vendita
dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;
d) determina la quota annuale di contributo a carico degli
enti consorziati, fissando anche misure differenziate per
tipo di ente;
e) delibera sull' ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo
tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo
quanto stabilito dalla lett. e del precedente art. 8;
f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi
quelli di carattere finanziario;
g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana,
con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore
dell' attivita' del consorzio, nonche' con gli enti consorziati;
h) formula le richieste annuali di finanziamento previste
dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle
previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;
i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo
art. 32;
l) nomina il direttore del consorzio;
m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l' attivita'
amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve
le specifiche competenze del consiglio generale.
ARTICOLO 11 - Presidente
Il presidente e' il legale rappresentante del consorzio. Presiede
il consiglio generale ed il comitato direttivo e da' esecuzione
alle deliberazioni adottate dagli stessi.
In caso di assenza od impedimenti del presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo
a norma del terzo comma dell' art. 9 della presente legge.
ARTICOLO 12 - Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto dello Assessore
regionale per l' industria ed e' composto da tre componenti:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno
supplente, scelti dall' Assessore regionale per l' industria
fra gli iscritti all' albo dei revisori ufficiali dei conti
da almeno 5 anni;
b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall' Assessore
regionale per l' industria fra i funzionari in servizio presso
il medesimo Assessorato;
c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall' Assessore
regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente
fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio
presso il medesimo Assessorato.
Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla
gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni
tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e
puo' assistere alle riunioni del comitato direttivo.
ARTICOLO 13 - Direttore del consorzio
Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'
art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli
stessi curandone la segreteria. Coordina, altresi', l' organizzazione
consortile e i relativi servizi.
ARTICOLO 14 - Norme statutarie
L' Assessore regionale per l' industria predisporra, entro
90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, uno
statuto - tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro
90 giorni dall' insediamento dei nuovi organi.
Lo statuto - tipo dovra', fra l' altro, specificare le competenze
dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute
negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonche'
le procedure atte a regolamentare le attivita' degli organi
medesimi.
Lo statuto - tipo e' approvato con decreto dell' Assessore
regionale per l' industria, previo parere della competente
commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.
Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l'
industria, sentita la Giunta regionale.
I consorzi acquistano di diritto personalita' giuridica pubblica
con l' approvazione del loro statuto.
ARTICOLO 15 - Controlli
Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal
comitato direttivo sono trasmesse all' Assessore regionale
per l' industria entro 15 giorni dall' adozione e diventano
esecutive dopo 15 giorni dalla trasmissione. Le deliberazioni
adottate con il parere favorevole del collegio dei revisori
sono immediatamente esecutive. Entro 20 giorni dalla ricezione
delle deliberazioni, l' Assessore regionale per l' industria
puo' disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti.
Nei 20 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti puo'
pronunciarne l' annullamento per motivi di legittimita'. La
facolta' di richiesta di chiarimenti prevista dal comma precedente
non puo' essere esercitata piu' di una volta.
Le deliberazioni di cui alle lettere c, d ed f dello art.
8 della presente legge sono soggette al controllo, di merito
dell' Assessore regionale per l' industria, con le modalita'
di cui ai commi precedenti, anche per accertarne la rispondenza
agli indirizzi stabiliti dai competenti organi della Regione.
ARTICOLO 16 - Compensi
I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale,
il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonche'
i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati
ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto
dell' Assessore regionale per l' industria, previa delibera
della Giunta regionale, ai sensi dell' art. 5 della legge
regionale 16 maggio 1978, n. 5.
ARTICOLO 17 - Interventi sostitutivi
L' Assessore regionale per l' industria, quando accerti persistenti
violazioni di legge o riscontri gravi irregolarita' amministrative
nel funzionamento del consorzio, puo' sciogliere, previa contestazione,
sentita la Giunta regionale, gli organi consortili e procedere
alla nomina
di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'
Amministrazione regionale, per la gestione dello ente fino
al rinnovo del consiglio generale. Il commissario e' nominato
per un periodo non superiore a 6 mesi; trascorso tale termine,
tutti gli atti compiuti sono nulli.
L' Assessore regionale per l' industria, in caso di inadempimento
da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge
o per statuto, puo' procedere alla nomina di un commissario
ad acta allo scopo di provvedere all' immediata adozione dei
provvedimenti in
relazione ai quali l' ente si e' reso inadempiente.
Sudd: Titolo III - Piani regolatori,
espropriazioni ed insediamenti industriali
ARTICOLO 18 - Efficacia dei piani regolatori
In applicazione dell' art. 25 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, nell' ambito della Regione siciliana, agli effetti dell'
art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione
previsti dai piani regolatori delle
aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia
per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del decreto
di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace
per la parte in cui non abbia avuto attuazione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale gia'
previsti dall' art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965,
n. 4.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio
hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata
in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di
un decennio conservano efficacia fino al compimento del decennio
e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva
autorizzazione dell' Assessore regionale per il territorio
e l' ambiente, che la concede, sentito
il Consiglio regionale dell' urbanistica, in caso di sopravvenute
motivate ragioni tecniche e/ o economiche che richiedano la
modifica del piano.
ARTICOLO 19 - Approvazione dei piani regolatori e misure
di salvaguardia
Ferma restando la procedura di formazione prevista dall' art.
51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto
previsto dal quinto comma dell' art. 2 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71
i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale,
ivi compresi quelli gia' previsti dall' art. 21 della legge
29 luglio 1957, n. 634, e dall' art. 12 della legge regionale
27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto dell' Assessore
regionale per il territorio
e l' ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'
urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione.
Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione,
il consorzio e' tenuto a provvedere alla rielaborazione totale
o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro
mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l' Assessore
regionale per il territorio
e l' ambiente e' tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante
la nomina di un commissario ad acta. Le spese per gli interventi
sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente
a quanto disposto dal terzo comma dell' art. 51 del testo
unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano
regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo,
i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia
previste dall' articolo
unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.
Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti
artigianali, la cui attivita' sia prevalentemente svolta in
relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona,
sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.
La quota di aree prevista al comma precedente non puo' superare
il 15 per cento della superficie complessiva. I piani regolatori
vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo
entro 120 giorni dalla costituzione degli organi consortili.
ARTICOLO 20 - Efficacia delle licenze di costruzione e
delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali
L' art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133,
e' cosi' sostituito:
<< Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie,
rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o
artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato
di conformita' richiesto per poter usufruire dei benefici
di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purche'
i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla
data di pubblicazione della presente legge >>.
ARTICOLO 21 - Espropriazioni
Tutte le opere occorrenti per l' attuazione da parte dei consorzi
industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili,
equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna
opera. Le esproprizioni occorrenti per l' esecuzione delle
opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono
predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure
previste dall' art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218. Tutti i provvedimenti espropriativi sono di
competenza dell' Assessore regionale per l' industria. L'
espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali
e' completata dal consorzio entro un triennio dalla data di
approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi
i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, entro un triennio da tale
data.
ARTICOLO 22 - Programmi di intervento
Entro tre mesi dall' approvazione definitiva del piano regolatore,
il consorzio adotta un programma triennale di interventi che
trasmette all' Assessorato regionale dell' industria e che
contiene:
1) l' indicazione di tutte le aree da espropriare per essere
destinate ad insediamenti industriali;
2) l' indicazione di tutte le aree da espropriare per l' esecuzione
delle relative opere ed infrastrutture;
3) l' indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici
e sociali da realizzare.
Nella prima applicazione della presente legge i programmi
di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro
6 mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.
I programmi di intervento di cui al presente articolo sono
formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale
prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino gia'
presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali
esistenti nella zona, della ricettivita' e delle prospettive
di sviluppo della zona medesima e della realta' territoriale
circostante.
I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati
annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate
nonche' all' evoluzione delle condizioni e prospettive di
sviluppo di cui al precedente comma.
Su richiesta motivata di piu' imprese insediate, il programma
di intervento di cui al presente articolo, anche in occasione
degli aggiornamenti annuali, puo' prevedere la realizzazione
di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso
polivalente, al servizio di piu' imprese, che risultino commisurati
alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle
caratteristiche e dell' entita' degli insediamenti medesimi,
nonche' delle concrete possibilita' di utilizzazione.
ARTICOLO 23 - Assegnazione e vendita dei terreni
Le istanze per l' assegnazione ed il susseguente acquisto
dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede
ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.
Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza
di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata
con delibera del comitato direttivo di cui sara' data comunicazione
agli interessati.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' sono adottati
eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse puo'
proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo
comma all' Assessore regionale per l' industria.
Nella formazione della graduatoria dovra' tenersi conto, oltre
che dell' ordine cronologico di presentazione delle istanze,
della conformita' dell' iniziativa agli indirizzi fissati
dalla programmazione regionale, dei riflessi sull' occupazione
diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine
dei finanziamenti gia' ottenuti.
Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono
preferite nell' assegnazione delle aree le piccole e medie
imprese che presentano piu' elevati indici di occupazione.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l' impegno
dell' impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'
insediamento all' attivita' di produzione industriale, nonche'
termini perentori per l' inizio e la fine dei lavori dello
stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una
sola volta e per non piu' di 18 mesi, con delibera motivata
del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilita'
obiettiva dell' impresa di rispettarli e solo allorquando
i lavori di costruzione dello stabilimento siano gia' iniziati.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresi', prevedere
espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso
di mancato rispetto dell' impegno e dei termini di cui al
comma precedente.
Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con
delibera del comitato direttivo del consorzio, dovra' essere
disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta
acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato.
La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la
medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata
la vendita come non avvenuta ai sensi dell' art. 22 della
legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sara' pubblicata,
a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri
immobiliari con annotazione a margine dello atto di vendita
revocato.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi'
alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute
anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse
ai consorzi ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 26
marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del
prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista
nei relativi contratti.
ARTICOLO 24 - Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione
Ai sensi del secondo comma dell' art. 13 della legge regionale
18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati
all' interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente
legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione
di cui all' art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71.
Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono,
altresi', esonerati dal costo di costruzione previsto dall'
art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ARTICOLO 25 - Prezzo dei terreni
Il prezzo di vendita dei suoli industriali e' determinato
annualmente con decreto dell' Assessore regionale per l' industria,
previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto
dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la
determinazione della indennita' di espropriazione.
ARTICOLO 26 - Acquisizione dei terreni
L' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato ad
anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme
occorrenti all' acquisizione, anche mediante espropri, dei
terreni necessari per l' insediamento o l' ampliamento delle
iniziative industriali.
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge l' Assessore regionale per l' industria,
di concerto con l' Assessore regionale per il bilancio e le
finanze, provvedera' a regolare le modalita' di utilizzazione
ed i tempi di restituzione delle
somme anticipate.
ARTICOLO 27 - Infrastrutture ed altre opere
L' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a provvedere
al finanziamento di:
a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei
consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;
b) servizi sociali e tecnologici nell' ambito delle aree e
dei nuclei;
c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'
ultimo comma dell' art. 22 della presente legge;
d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno
delle aree e dei nuclei;
e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica
atte a favorire lo sviluppo industriale.
Il finanziamento delle opere di cui alle lettere a, b e c
del precedente comma avverra' sulla base di un piano regionale
di interventi che l' Assessore regionale per l' industria
predisporra' annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento
che ciascun consorzio dovra' inoltrare all' Assessorato medesimo
entro il 30 aprile di ogni anno.
Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno
rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento
di cui all' art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti
annuali.
Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del
presente articolo sara' trasmesso alla competente commissione
legislativa dell' Assemblea regionale siciliana al fine di
acquisirne il parere.
Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'
Assessore regionale per l' industria potra' concedere i finanziamenti
richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi
precedenti, previo parere della competente commissione legislativa
dell' Assemblea regionale siciliana.
ARTICOLO 28 - Manutenzione straordinaria
L' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a finanziare
opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle
aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionale, quanto
con fondi di enti o di organismi statali, nonche' interventi
che abbiano il carattere dell' urgenza e dell' indifferibilita'.
ARTICOLO 29 - Contributi
L' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a concedere
ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:
a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra
il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto
dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;
b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione
dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base
dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli
organi del consorzio e corredato del parere analitico del
collegio dei revisori;
le opere realizzate con parziale finanziamento di enti, organismi
statali ed internazionali, fino alla concorrenza della quota
non finanziata dagli stessi;
d) contributi per spese di gestione diretta di infrastrutture
e di servizi comuni nella misura massima del 60 per cento
della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici
la restante parte.
ARTICOLO 30 - Provvidenze per insediamenti artigiani
Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore
degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti
artigiani.
Sudd: Titolo IV - Realizzazione delle
opere e gestione delle infrastrutture
ARTICOLO 31 - Esecuzione delle opere
All' esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi
con le modalita' di cui all' art. 21 della legge regionale
31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 32 - Gestione delle infrastrutture
La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili
necessari all' attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi
gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio;
restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi
ed imprese private esistenti all' atto di entrata in vigore
della presente legge.
L' Assessore regionale per l' industria, con modalita' da
determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad
approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'
anno precedente ed adeguatamente documentati.
Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito
regolamento le modalita' di pagamento degli oneri a carico
delle imprese fruitrici di cui alla lett. d dell' art. 29
della presente legge.
I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad
istituire servizi associati di interesse interaziendale per
la gestione di particolari attivita' quali quelle previste
all' ultimo comma dell' art. 22 della presente legge.
Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono
garantire agli organi consortili una gestione finanziaria
autonoma ed autosufficiente.
Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in
ordine alla compatibilita' di detti servizi con i fini generali
propri del consorzio medesimo.
ARTICOLO 33 - Contributi per servizi consortili
L' Assessore regionale per l' industria e' autorizzato a concedere
i contributi previsti dalla lett. d dell' art. 29 ai consorzi
per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione
di servizi consortili svolti da societa' fra enti pubblici
ed imprese private, esistenti all' atto dell' entrata in vigore
della presente legge, comprese quelle previste dall' art.
3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
La misura del contributo non potra' superare la percentuale
di partecipazione del consorzio.
Gli organici debbono essere mantenuti, dalle societa' di gestione
dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data
del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso
gli impianti.
ARTICOLO 34 - Finalita' della societa' costituita in attuazione
dell' art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982.
Nell' ambito della Regione siciliana la societa' costituita
in attuazione dell' art. 53 della legge regionale 5 agosto
1982, n. 105, persegue le seguenti finalita':
a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali,
i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la
localizzazione degli investimenti produttivi;
b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione
e gestione delle piccole e medie imprese.
Per il raggiungimento delle suddette finalita' il fondo di
dotazione dell' ESPI e' incrementato della somma di lire 10.000
milioni per il triennio 1984- 86, di cui lire 4.000 milioni
per l' esercizio finanziario 1984.
Detto incremento e' destinato esclusivamente allo aumento
della quota del capitale sociale della societa' di cui al
primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere
un aumento di pari importo da parte della FIME.
ARTICOLO 35 - Realizzazione del progetto obiettivo di cui
all' art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.
Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui allo
art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e allo
art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, e' autorizzata
l' ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per
il biennio 1984- 85, di cui lire 50 mila milioni per l' esercizio
finanziario 1984 e lire 35 mila milioni per l' esercizio finanziario
1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento
delle opere di infrastrutturazione.
La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma
e' disposta con decreto dell' Assessore regionale per l' industria,
sentita la competente commissione legislativa permanente dell'
Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze
di completamento delle singole aree in relazione ai processi
di industrializzazione in corso o prevedibili.
Sudd: Titolo V -- Norme transitorie
e finali
ARTICOLO 36 - Adeguamento alle nuove normee rinnovo degli
organi statutari
Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale
e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia
ai sensi del DPR 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale
27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'
ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti
per la costituzione degli organi di cui all' art. 5 della
presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge.
Scaduto detto termine, l' Assessore regionale per l' industria
provvedera' alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti
in servizio dell' Amministrazione regionale, che provvederanno,
in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi,
ai suddetti adempimenti nonche' alla ordinaria gestione dei
consorzi.
Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo
comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei
termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.
Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione
dei propri rappresentanti entro 90 giorni dall' entrata in
vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale
scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui
al precedente art. 17.
Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per cio'
che concerne gli enti pubblici, l' Assessore regionale competente
per materia, su richiesta del presidente, del commissario
o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.
In caso di mancata designazione da parte di enti od assocazioni
private, si procedera' ugualmente, scaduto il termine di cui
al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.
ARTICOLO 37 - Personale dei consorzi
I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del
personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di
apposito regolamento - tipo predisposto dall' Assessore regionale
per l' industria.
ARTICOLO 38 - Contabilita' e servizi di cassa e tesoreria
I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare
bilanci - tipo predisposti dall' Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze di concerto con l' Assessore regionale
dell' industria, nonche' ad applicare le norme di contabilita'
regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.
E' fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso
ad anticipazioni di cassa.
In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente
gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico
dei responsabili.
Per l' attuazione del primo comma del presente articolo l'
Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato
ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri
la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'
Assessorato regionale dell' industria.
A tutti i componenti della commissione di cui al precedente
comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata
dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale
per il bilancio e le finanze.
ARTICOLO 39 - Trasferimento dei beni patrimoniali delle
zone industriali regionali
I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali
istituite ai sensi della legge regionale 21 aprile 1953, n.
30, e la zona industriale gia' statale di Messina, istituita
ai sensi del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295,
sono trasferiti, ove non ancora ceduti a fini industriali,
ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia
competenti per territorio.
Gli atti relativi ai trasferimenti sono approvati con decreto
del Presidente della Regione.
Nelle more della definizione dei rapporti patrimoniali, la
gestione delle aree e delle opere infrastrutturali costituenti
le suddette zone industriali viene trasferita, comunque, a
tutti gli effetti di legge, ai consorzi interessati, sulla
scorta di verbali di consistenza da redigersi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le zone industriali, sin dal momento del trasferimento della
gestione, sono soggette al medesimo regime dei beni patrimoniali
dei consorzi.
E' abrogato l' art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982,
n. 23.
ARTICOLO 40 - Norme abrogate
Sono abrogati l' art. 12 della legge regionale 27 febbraio
1965, n. 4, e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 65.
ARTICOLO 41 - Disposizioni finanziarie
Per le finalita' della presente legge e' autorizzata, per
il biennio 1984- 85, la spesa indicata a fianco di ciascun
articolo di cui alla seguente tabella: (importi espressi in
milioni di lire)
Art. 26 1984 21.000, 1985 25.000
Art. 27, lett. a, b, d, e 1984 75.000, 1985 50.000
Art. 27, lett. c 1984 3.500, 1985 4.000
Art. 28 1984 2.700, 1985 2.500
Art. 29, lett. a 1984 5.050, 1985 5.000
Art. 29, lett. b 1984 3.250, 1985 4.000
Art. 29, lett. c 1984 4.000, 1985 5.000
Art. 29, lett. d 1984 3.000, 1985 4.000
Art. 34 1984 4.000, 1985 3.000
Art. 35 1984 50.000, 1985 35.000
Totale 1984 171.500, 1985 137.500
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge
per gli anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire
171.500 milioni per l' esercizio finanziario 1984 e in lire
137.500 milioni per l' esercizio finanziario 1985, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78
<< Fondi destinati al finanziamento di altri interventi
>>, mediante riduzione di pari importo delle relative
disponibilita'.
Gli oneri successivi all' anno finanziario 1985 saranno determinati,
ai sensi dell' art. 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47, in relazione all' effettivo fabbisogno.
ARTICOLO 42 - La presente legge sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 gennaio 1984.
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