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Legge 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivitą amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo
Art. 1 - Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere
ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi
contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici
o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita'
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri
di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure
di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione
dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2 - Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero
dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della
madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni,
presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto
o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale
o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In
tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario
all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare,
entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune
di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano
nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro,
la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza
della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta
nascita presso il centro di nascita che risulta dalla
dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori
di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato
civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data
di rilascio. E' comunque fatta salva la facolta' di verificare
la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni,
la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici
e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione
di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di
cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma
telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti
personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono
essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalita' per il rilascio della carta di identita'
su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere i dati personali ed
il codice fiscale nonche', qualora l'interessato non si opponga,
l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa puo' essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni
o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12
le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere
per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo
10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche'
del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione
di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di
certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando
i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione
agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati
in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno
lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto
della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta'
di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita'
dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in
cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano
subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia
stato esibito il documento ai fini del presente comma, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice
penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali,
oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in
luogo della documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione
sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la
documentazione nel termine di quindici giorni, o nel piu'
ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo
2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza
e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'
e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione
di personale dotato anche di laurea diversa adeguando
le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale
non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche
e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto
con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non
e' soggetta ad autenticazione.
Art. 4 - Giuramento del sindaco e del presidente
della provincia. distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla della spalla destra".
Art. 5 - Disposizioni in materia di funzionamento
e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto
e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e
non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera
b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) e' sostituito
dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno
dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco
o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto
il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali
ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo
3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora
tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi
i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento
del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata con arrotondamento all'unita' inferiore" devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da riferirsi
ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e
non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere
o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio
nella composizione cosi' integrata.
Art. 6 - Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione,
e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale
e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali
di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili
degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita'
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento
della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
puo' essere integrato, con provvedimento motivato della
giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato
e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari
il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data
di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora
lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione
in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi
per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilita'
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale
n. 388 del 9-17 ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato e con le modalita'
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o
del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore
di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo
11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, o per responsabilita' particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi
puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente
della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purche' l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non
versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel rispetto
dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti
a tempo determinato non possono, a pena di nullita', essere
in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore
generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico
non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
e' consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.
142, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo
interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto
di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente
i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di
un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli
enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti,
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti
alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino
nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di
lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e'
approvata con deliberazione della giunta che ne attesta,
nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi',
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e
mobilita' negli enti locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati
in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione
del personale di cui al comma 1, gli enti locali della
regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato
il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di
cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo
del personale da trasferire mediante la procedura di mobilita'
d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47
a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano
agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti
ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente
i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi
disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a
svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita
con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento
economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare
i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore
che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30
novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31 dicembre
1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il
31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; c) al comma 18, le
parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti
di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento
penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una
assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
della presente legge. Tale disposizione non si applica per
gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che
abbiano personale in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere
dal 4 dicembre 1996.
Art. 7 - Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse
le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole:
"La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle
con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi
e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" e' sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente
periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse
le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole:
"ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o
di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita
dalla seguente: "t) prevedere che i processi di riordinamento
e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati
da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata
come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole:
"Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province
autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province
autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti
ad uno o piu' comuni. Possono altresi'" sono sostituite
dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati,
i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono
aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8 - Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere
delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"previa intesa con le province e con i comuni e previo
parere degli organismi rappresentativi degli altri enti
del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni
e delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito
dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti
il personale delle regioni, degli enti regionali e degli
enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli
aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale,
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi,
indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile
in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995,
n. 186, puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9 - Disposizioni in materia di equilibrio finanziario
e contabilitą degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni
di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione
di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo
decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti
locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni
di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni
limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo,
quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza
di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo
giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione
e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo
di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei
provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno
dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto,
il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)
e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato
ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province
sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme
del presente decreto, da considerarsi come principi generali
con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma
1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi
una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica
dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello
di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
da parte di comuni e province e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza
gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio
di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo
31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede
di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento
dei regolamenti di contabilita' di comuni e province ai principi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, e' fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10 - Disposizioni in materia di giudizio di
conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo
che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio
di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo
unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole
da: "il quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11 - Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta
e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101,
convertito, con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende
espresso in senso favorevole".
Art. 12 - Disposizioni in materia di alienazione
degli immobili di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale
pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti
a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga
alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche'
alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali,
fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con_[8m _[10m regolamento
dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati
ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge
11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto
o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo
2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti
gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali
o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente,
avvenute prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III,
sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate
non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31
dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi
ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta
con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione
di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo
2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni
e le province non possono procedere alle alienazioni secondo
le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico
e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola
volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti
di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida
a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste
di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte.
In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e'
promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione
di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13 - Abrogazione delle disposizioni che prevedono
autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21
giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresi' abrogate
le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati
da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data
anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 - Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni
e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato
ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate
le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma
1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il comma 5
e' abrogato.
Art. 15 - Disposizioni in materia di pagamento all'estero
delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa
alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la denominazione della Sezione III e' sostituita
dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e' uguale
a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse
di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono
uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art.
25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi e'
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalita' dei versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici
economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri
presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte,
tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16 - Difensori civici delle regioni e delle
province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle
rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti
aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di
ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici
delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di
quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica
e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta,
di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti
attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo
una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
Art. 17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il
termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso,
anche nel corso della conferenza, il proprio motivato
dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente
sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione
e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio medesimo, o il presidente della regione
o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o
dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione, possono disporre la sospensione della
determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza
di sospensione, la determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere
il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio
nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o programmi operativi di importo iniziale complessivo
superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di
piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero
qualora si tratti di opere di interesse statale o che
interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta
anche dalla amministrazione preposta al coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in
sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una
intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione
i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti,
secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono
la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente
interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane
interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti
delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990,
n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2
del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni
di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali,
la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere
non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale,
il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale,
nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo le parole: "consenso unanime delle " sono
sostituite dalle "consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni,
agli accordi di programma relativi agli interventi previsti
nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui
all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche'
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis
e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte
dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze
di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi',
un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I
dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche
di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo
o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro
quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio
di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche'
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante con
autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione
e il controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro
medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto
di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unita'.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono
svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita'
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti
di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro
gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento
del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno
1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta
congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso
attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81,
quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli
inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque
anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende
azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili
di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano
destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato
generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo
35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione,
i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta',
a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni
o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto
richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale
di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge
5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate
dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli
di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza
e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi
e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra
i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio
presidente; nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce,
in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione
interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare
le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per
la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo
interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione
degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione
delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche'
i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione;
in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri
ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale
e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richlesto
in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione
di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge
che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria.
Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3,
della legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 33 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie,
non possa essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge
o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina
altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza
generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato
a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino
di particolare complessita' in ragione dell'elevato numero
di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario
il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale
testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente
alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali
delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5,
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati
dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche'
gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli atti amministrativi
della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli
atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti
dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi
da 34 a 45.
34. Sono altresi' soggette al controllo preventivo
di legittimita' le deliberazioni che le giunte intendono di
propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli
enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti
di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attivita' deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalita'
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato
regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale
di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita'
denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o
un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate,
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo
e' esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori
civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene
che la deliberazione sia illegittima, ne da' comunicazione
all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita
ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo
e' esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale
di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo
di legittimita' diventa esecutiva se nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque
avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia
adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso
nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine se il comitato regionale di controllo da' comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita' comporta la verifica
della conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme
statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento,
per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura,
e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della
gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza
interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili
con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi
allegati alle stesse. 42. Il comitato regionale di
controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di
cui al comma 33, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti
dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene
sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione
dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei
rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto
della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni
entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da
parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina
di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati
a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di
compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.
Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente
20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti
dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare
davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle
regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle
regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito' dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti
di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte
delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione
dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli
articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di societa' per azioni
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto
unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni
al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro
il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo
6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti
il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e
possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche
non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali
costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per azioni,
di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa'
medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato
a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo
di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto,
e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo
comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di
tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano
i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma
51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita'
di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui
al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione
a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice
civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite
o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti
pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con
la partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano
scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le
acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione
delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', anche per le aree non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle
parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono
essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese
per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni
sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici
e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano
dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge
10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali, sono disciplinati i casi
e le modalita' con le quali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze,
del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta,
beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio
civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati,
quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione
di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti
nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo
3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita
Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico
e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti
di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa
nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita'
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano
della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della
legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma
10, della presente legge, contestualmente al provvedimento
di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli,
i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi
e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della
legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'
parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco
o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma
2-bis, della - pag. 13 - legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, puo' prevedere
un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75.
Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua
ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del
mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o
del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario
e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento
motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione
di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. Durante
il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e'
posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita'
di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso
altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi
conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento
di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi
e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti
a` titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualita'
di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio
in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina
un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali
e percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione
dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali
e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni
regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalita'
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti
legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione
dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto
da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia
designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo, e da due esperti designati
dalla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo
non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province
ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti
di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione
all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede
mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati
in giurisprudenza, scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali
e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto
dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione,
il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio,
le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione
all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari
non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni
e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia
nel limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione
civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita',
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale
dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il
rendiconto della gestione finanziaria al controllo della
Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza,
ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche
con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali
per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali
provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula
di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata
con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della
Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita'
di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti
di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un
albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria,
i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo
6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco
e il presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti
il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede
di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica
iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni
che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni
dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui
al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo
di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo.
I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale
sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre
pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed
all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione
e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi
in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi
da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione.
Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino all'emanazione
di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo
VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonche' del segretario
comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali
delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire
alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere
a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni
o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche
mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite
il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento
a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta
moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad
uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto
con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia
di termine, di responsabile del procedimento e di diritto
di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo
nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina
delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle
leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio
1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato
con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 4
e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19
marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni
che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,
societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta
alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale
e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali
il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da
96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti
minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente
comma, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire
la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari
di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca,
anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri
di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con
la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi'
rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso
a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata
e di rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono,
sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite
convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio
universitari da parte delle universita' nonche' le modalita'
di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi
di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del
Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita'
scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell'ambito
dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine
di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori,
nonche' i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento
una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari
e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo,
nonche' con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita'
e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando
la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi
di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento,
da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) e'
organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome
universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sull'approvazione
dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma
102, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica puo' sentire il CUN su altre materie di interesse
generale per l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle
grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli
studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del
medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri
eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita'
italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze
di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di funzionamento
del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per
l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), e'
comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai
ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede
di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati
al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del
CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto concernente le modalita' di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione
delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle universita',
per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo,
secondo i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito
dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo,
scelto tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni
pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore
a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto
compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa
al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato
con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge per la durata determinata dagli
organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita'
di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione
le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce
i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga
posizione in universita' straniere o che siano insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione
del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita'
di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire
un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione
istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma
di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini
che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno
o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione
degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico-
disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta'
di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo
delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento
dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli
ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF
e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli
e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso
e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico- amministrativo
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie
di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni
con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi
di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per l'uso
di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite
dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali
l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti
presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido
per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli
indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche,
le universita' potranno stipulare apposite convenzioni con
le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare
l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti
i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche'
agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream
e sono iscritti con riserva negli albi professionali,
in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare
i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione
del comma 9, l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n.
341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a)
e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni
e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una universita'
non statale nel territorio rispettivamente della provincia
autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta,
promosse o gestite da enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale, e'
concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie,
edilizie, nonche' concernenti l'organico del personale docente,
ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica
statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto
dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore
legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della
provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche
e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito
dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le universita'
non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al
presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti
e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio,
degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con riferimento
all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta
della potesta' legislativa nella materia di cui al presente
comma si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione
di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione
scientifica con le universita' e con i centri di ricerca degli
altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione
europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che
dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione
di corsi integrati di studio sia presso entrambe le universita',
sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti.
Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi
seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli
studenti presso le universita' e istituzioni universitarie
estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine
dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea,
di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro
non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi
predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti
nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano
le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli
accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea
la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami
integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra
la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione
europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate
le corrispondenti facolta'.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza
di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato
con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione,
presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta,
di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche
analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario
italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento,
del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica
anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta
e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio
della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito
nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita'
_[8m _[10m e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di scienza
della formazione primaria. L'attivazione del corso di laurea
e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio
ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione
degli accordi di collaborazione internazionale dell'universita'
di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di
ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il
medesimo titolo e' rilasciato dalla universita' di cui al
presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede
amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata
dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui
almeno due professori ordinari e un professore associato.
Almeno due componenti della commissione non devono appartenere
alla predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre
con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di
contributi a favore dell'universita' degli studi di Trento
per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione
di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge
14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e' sostituita
dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
"Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali
dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere,
all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei
membri del collegio non e' rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri
da essa stabiliti il Governo puo' prevedere il trasferimento
della gestione di musei statali alle regioni, alle province
o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni
in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa'
di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto
di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa
e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono
comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero
delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita'
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione
e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo
5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo
competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia
di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione
popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi
nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano
le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali
e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga
al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubbloica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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