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Legge 16 Giugno 1998, n. 191
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Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127
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Art. 1. - (Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni
e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) moneta, perequazione
delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la
lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis) trasporti
aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera
b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera in via definitiva su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole:
"nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza
pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite
dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2,
e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera
consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti
per la disciplina delle materie di propria competenza di cui
al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 _ dicembre
1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia
regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive
allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: "4-bis. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo
ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le
parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite
le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita'
di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole:
"quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Il Governo e' delegato a emanare,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui
ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano
recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione
di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo
6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea,
le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera
b) , le parole: "nonche' gli enti privati, controllati"
sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto
privato e le societa' per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea,
le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera
h), dopo la parola: "procedure" e' inserita la seguente:
"facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: "4-bis. I decreti legislativi
di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la
lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) soppressione
dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita'
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti
che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo
periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi
contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma
8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono
estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente
nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono
soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo
20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio
1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125. 112-quater. Procedimenti
di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo
1994; decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990. 112- quinquies.
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971,
n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; legge
9 gennaio 1989, n. 13. 112-sexies. Procedimenti di rilascio
di autorizzazioni per trasporti eccezionali: decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso
in materia di premi per l'assicurazione infortuni: decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 112-octies. Procedimenti
relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate
in conto proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,
n. 783. 112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
in materia di temporanee importazioni ed esportazioni: testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221. 12-decies. Procedimento
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. 112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti
e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle
acque territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli
793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio
1963, n. 141, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo
12;
legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea,
le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20
e' aggiunto il seguente: "20-bis. Con la stessa legge
regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce
tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di
una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle
altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997,
n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato
il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
425".
Art. 2. - (Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi
seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge
o regolamentari prevedano una validita' superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la _ dichiarazione dell'interessato.";
al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E'
comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti:
"Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito
dal seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate
le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti
di supporto magnetico o informatico. La carta di identita'
e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali
e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione
del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario
previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico
o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la
erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche'
le procedure informatiche e le informazioni, che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o
da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti
per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti
di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati
e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La
carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie
e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente
comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di
identita' può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese
successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina
generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono
sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui
al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma
4 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,
quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito
dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11
sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo comma dell'articolo
17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 11-ter.
Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "A
decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve
essere indicata la data di scadenza"". 7. All'articolo
3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le parole: "nonche' ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se due o piu' candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito
il candidato piu' giovane di eta'".
10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito
dal seguente:"11. La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta
nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche
nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la
lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) tutti i provvedimenti
di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino
di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione
e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del
comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione. 3-ter. In attesa di apposita
definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis,
ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate
indennita' di funzione localmente determinate, nell'ambito
delle complessive disponibilita' di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio
di funzioni amministrative o per l'espletamento associato
dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che
svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa
di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate
indennita' di funzione in deroga alle normative vigenti. La
relativa maggiore spesa sara' rimborsata dagli altri enti
convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le
parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente
periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti
pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge
in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Al personale assunto con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta,
al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione
si applica altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso
1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale
vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto
delle responsabilita' professionali assunte dagli autori dei
progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della direzione
dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole:
"Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3
e' inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 105, comma
1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo
15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio
di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto
conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera
h) e' sostituita dalla seguente: "h) articoli 100, 102,
105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7
e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del
comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro
un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso
5- ter , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere
omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo
da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i
commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6
e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini di cui al
comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei
mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le
parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti:
"e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole
da: "i difensori civici delle regioni e delle province
autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza
pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti:
"i difensori civici delle regioni e delle province autonome,
su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano,
sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza,
con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa,
della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso
3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente
tale termine, la conferenza e' sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo
le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti:
", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58,
e' inserito il seguente: "58-bis. All'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti
degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione
del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78
e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia, con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la
dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione
alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilita' di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79
e' inserito il seguente: "79-bis. Le somme dovute alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione
delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo
e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche'
le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
_ del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle
somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133
e' inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico
limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni
delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare
e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella
rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie
di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati
a mezzo degli impianti".
Art. 3. - (Disposizioni in materia
di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può
rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse gia'
assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite
al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono
iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unita'
previsionali di base da istituire nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del
bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede
alla denominazione delle nuove unita' previsionali di base
su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali.
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione
amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio
nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente,
i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte
i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale
e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione
dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' assegnata una borsa di studio annua
lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalita'
stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi,
d'importo pari al 60 per cento dello _ stipendio tabellare
e dell'indennita' integrativa speciale, nelle misure annue
lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri.
Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti
al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o,
se previsto, di residenzialita'.
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola:
"tecnico" e' soppressa.
Art. 4. - (Telelavoro)
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro
a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche
e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati,
a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative
per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese
quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili.
Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed
adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente
articolo le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in
relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua
alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere
in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5. - (Disposizioni in materia
di edilizia scolastica)
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute
dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando
i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei
dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo
9, comma 2. della citata legge n. 23 del 1996. Per
il solo anno 1998, sono computate le somme gia' trasferite
dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle
more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge
n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni,
il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998,
opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti
decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella
misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai
medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori
spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996
e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire
38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede
all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle
medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune cosi'
come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui
al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme
corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato
e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1,
sono detratte da quelle da trasferire alle province con le
predette convenzioni. A decorrere dal 1_ gennaio 1999, il
Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme
a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in
mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata
legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione
delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione
e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 16 giugno 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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