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STATUTO DEL CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA SICILIA - Provincia di Trapani
ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO
1984. n.1
ART.1
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Trapani,
costituito con D.P.R. n.330 del 22/4/1964 ai sensi dell'art.21
della legge 29 luglio 1957 n.634, è ente pubblico non
economico dotato di personalità giuridica pubblica
in forza della L.R. 4/1/1984 n.1
ART. 2
Il Consorzio ha sede in Trapani.
ART.3
Fanno parte del Consorzio i Comuni di:
a) Trapani - Castelvetrano - Salemi - Erice - Buseto Palizzolo
- Favignana - San Vito Lo Capo - Custonaci - Marsala - Valderice
- Partanna - Calatafimi;
b) Provincia di Trapani
c) I.R.F.I.S.
d) Associazione Industriale di Trapani
e) Camera di Commercio - Industria - Agricoltura - Artigianato
di Trapani
Possono partecipare al Consorzio, oltre alla Regione Siciliana,
enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia
pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza
degli industriali.
ART.4
Il Consorzio ha la durata di anni 30 che può essere
prorogata alla scadenza.
ART.5
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole
e medie imprese nel comprensorio consortile, di cui alla planimetria
allegata al presente statuto, così delimitato dai confini
della provincia di Trapani e del Comune di Menfi in provincia
d'Agrigento.
A tal fine:
a) Predispone e aggiorna il piano regolatore dell'ara di sviluppo
industriale;
b) Acquisisce le aree e i fabbricati necessari per l'esercizio
delle attività consortili;
c) Esegue e sviluppa le opere di attrezzatura della zona industriale;
d) Acquisisce e cede alle imprese industriali ed artigiane
le aree ed i fabbricati destinate ad iniziative industriali
anche in locazione finanziaria;
e) Gestisce le opere infrastrutturali per la produzione di
servizi da fornire alle imprese dell'area consortile;
f) Assume qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento
dei fini istituzionali.
ART.6
La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio
sarà effettuata a tutte le imprese che intendono realizzare
nuove iniziative nel comprensorio, sulla base di condizioni
previamente determinate.
In ogni caso, le condizioni debbono essere tali da costituire
una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti
dalle disposizioni vigenti.
ART.7
Il patrimonio consortile è costituito :
l) Dai conferimenti eventualmente disposti dalla Regione o
dallo Stato;
m) Dai conferimenti degli enti partecipanti;
n) Dai contributi in conto capitale di enti pubblici e privati;
o) Dalle riserve comunque costituite;
p) Dagli avanzi e disavanzi d'esercizio.
I conferimenti iniziali degli enti partecipanti risultano
stabiliti nella seguente misura:
l) Comune di Trapani £ 25.000.000 in anni cinque
m) Comune di Castelvetrano £ 7.500.000 " "
"
n) Comune di Salemi £ 5.000.000 " " "
o) Comune di Erice £ 3.000.000 " " "
p) Comune di Buseto Palizzolo £ 1.250.000 " "
"
q) Comune di Favignana £ 7.500.000 " " "
r) Comune di S.Vito Lo Capo £ 7.500.000 " "
"
s) Comune di Custonaci £ 7.500.000 " " "
t) Comune di Marsala £ 7.500.000 " " "
u) Comune di Valderice £ 7.500.000 " " "
v) Comune di Paceco £ 7.500.000 " " "
w) Comune di Partanna £ 7.500.000 " " "
x) Comune di Calatafimi £ 7.500.000 " " "
y) I.R.F.I.S. £ 10.000.000 " " "
z) Provincia di Trapani £ 15.000.000 " " "
aa) Associazione Industriali di TP £ 3.000.000 "
" "
bb) Camera di Commercio I.A.A. £ 10.000.000 " "
"
I conferimenti di degli enti partecipanti possono essere
incrementati dai conferimenti di nuovi membri e da ulteriori
apporti dei consorziati.
Il Consiglio Generale del Consorzio dichiara morosi gli
enti partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del versamento
nei conferimenti alle scadenze previste dallo statuto.
Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità
il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio
dell'ente partecipante inadempiente. In questo caso il Consiglio
Generale delibera la conseguente riduzione del patrimonio
consortile.
ART.8
I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:
a) Dai ricavi di vendita e dai canoni di locazione delle aree
e dei rustici industriali;
b) Dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti
e funzionanti nell'aria industriale e dai proventi di ogni
altra prestazione effettuata dal Consorzio;
c) Dai contributi in conto d'esercizio degli enti partecipanti,
della Regione, degli altri enti pubblici e privati;
d) Da ogni altro provento derivante da investimenti mobiliari
e immobiliari.
Il concorso degli enti consorziati alla copertura dei costi
d'esercizio viene deliberato dal Consiglio generale tenendo
conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse e/o
l'incidenza concreta di ciascuno di essi.
Gli avanzi di esercizio verranno destinati alla costituzione
di una riserva utilizzabile esclusivamente per la copertura
dei disavanzi.
Il disavanzo di esercizio che non trova copertura nella
riserva di avanzi di esercizio precedenti, o, nell'esercizio
successivo, in specifici contributi erogati da enti pubblici
e privati o negli avanzi di esercizio, verrà imputata
agli enti partecipanti in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Il mancato versamento dei concorsi in conto d'esercizio
e per la copertura dei disavanzi entro sei mesi dalla scadenza
stabilita in sede di deliberazione, costituisce causa d'esclusione
dal Consorzio dell'ente partecipante da decretarsi con deliberazione
del Consiglio Generale.
ART.9
Sono organi del Consorzio:
a) Il Consiglio Generale;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il presidente;
d) Il Collegio dei Revisori.
ART.10
Il consiglio Generale è costituito:
a) Dai rappresentanti degli Enti o Associazioni consorziate
e della Regione Siciliana nonché dai rappresentanti
dei Comuni i cui territori cadono nel perimetro dei Consorzi
delle Aree di Sviluppo Industriale.
La regione Siciliana partecipa con due rappresentanti nominati
dall'assessore regionale per l'Industria.
Al Consiglio Generale partecipano con voto deliberativo
quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale,
tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di
cui due designati dalle Associazioni provinciali degli industriali
ed uno dall'Associazione piccole e medie industrie competenti
per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane
più rappresentative.
I membri così nominati durano in carica anni.
In caso di inadempimento, dimissioni, revoca o decadenza
di un membro, l'ente o l'Associazione che lo ha nominato provvederà
alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante,
la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza degli
altri membri in carica.
In tali casi, ove la designazione da parte dell'Ente o Associazione
non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi dalla vacanza,
provvederà, previa diffida, l'organo cui è demandata
la vigilanza dell'Ente stesso.
ART.11
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente
del Consorzio, da tre rappresentanti del Consiglio Generale
eletti dallo stesso con voto limitato a due, tre rappresentanti
delle associazioni degli industriali.
I due rappresentanti della Regione Siciliana designati a
far parte del Consiglio Generale sono membri di diritto del
Comitato Direttivo.
Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella
prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto,
sesto e ottavo comma dell'art.6 della L.R. 4 gennaio 1984,
n.1.
Qualora dovesse essere eletto alla carica un presidente
o uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali
o uno dei due rappresentanti della Regione Siciliana, il comitato
direttivo, risulterà composto, diversamente da quanto
disposto dal primo o dal secondo comma del presente articolo,
da sette componenti più il presidente.
I membri durano in carica cinque anni.
ART.12
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella
sua prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con
la presenza di almeno due terzi dei componenti del consiglio
del medesimo.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto
il quorum richiesto, nella seduta successiva si procederà
ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto
chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri
presenti, metà più uno dei componenti del Consiglio
Generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per
tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo.
In caso di assenza o di inadempimento è sostituito
dal vice presidente.
Il presidente dura in carica cinque anni.
La carica di presidente è incompatibile con quella
di amministratore di aziende operanti nell'ambito del Consorzio.
ART.13
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo e un supplente
scelti dall'Assessore Regionale per l'Industria fra i funzionari
in servizio presso lo stesso Assessorato; uno effettivo e
un supplente scelti dall'Assessore del Bilancio e delle Finanze
scelti rispettivamente tra i dirigenti e gli assistenti del
ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato;
uno effettivo e uno supplente scelti dall'Assessore Regionale
per l'Industria fra gli inscritti dell'Albo dei Revisori ufficiali
dei conti da almeno cinque anni.
La nomina avverrà con decreto dell'Assessore Regionale
per l'Industria.
La presidenza del Collegio dei Revisori spetta ad uno dei
Revisori designati dall'Assessore Regionale per l'Industria,
che deve essere scelto fra gli inscritti all'Albo Nazionale
dei Revisori da almeno cinque anni.
Il collegio dura in carica cinque anni.
ART.14
L'incarico dei componenti degli organi di cui ai precedenti
articoli è incompatibile per le persone che abbiano
la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.
Altri casi di incompatibilità potranno essere determinati
dal Consiglio Generale.
ART.15
Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo
e seguito di apposito concorso per titoli ed esami bandito
dal Consorzio.
Il Direttore del Consorzio assiste di organi di cui all'art.
5 del L.R. 4 gennaio 1984, n.1 e partecipa alle riunioni degli
stessi curandone la segreteria.
Coordina, altresì, l'organizzazzione consortile e
i relativi servizi.
Il Direttore sovraintende a tutti gli uffici del Consorzio
e provvede alla disciplina del personale.
Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.
E' responsabile dell'attuazione delle delibere consortili
e garantisce un'efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio.
Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni
e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini
istituzionali.
Il Comitato Direttivo, può tuttavia, affidare per
un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di direttore
a persone avente una specifica conoscenza ed esperienza dei
problemi economici ed industriali.
In tal caso il concorso di cui al punto primo deve essere
bandito entro il biennio stesso.
ART.16
Spetta al Consiglio Generale:
a) adottare lo statuto del Consorzio;
b) adottare il piano regolatore dell'area del Consorzio;
c) provare i programmi triennali di intervento di cui all'art.22
della L.R. n.1 del 1984
d) approvare entro e non oltre il trenta aprile e non oltre
il trenta novembre, rispettivamente, il conto consuntivo relativo
all'esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo, predisposti dal Comitato Direttivo
e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento
annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma
dell'art. 22 della legge sopra indicata. Decorsi infruttuosamente
i termini su indicati, l'Assessore Regionale per l'Industria
provvede mediante la nomina di apposito commissario;
e) ratificare la delibere del Comitato direttivo sulla ammissione
di altri enti al Consorzio; la ratifica dovrà avvenire
entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al Consiglio
Generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera
diventa esecutiva;
f) approvare i regolamenti che disciplinano i servizi espletati
dall'Ente;
g) approvare il regolamento organico del personale;
h) dichiarare morosi gli Enti inadempienti e deliberare la
loro esclusione;
i) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto,salvo
l'approvazione secondo le modalità e le forme previste
dalla legge vigente;
l) determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità
di cui al secondo comma dell'art.14 del presente statuto;
m) deliberare, con la maggioranza di due terzi dei componenti,
l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; e provvedere
alla nomina del liquidatore.
ART.17
Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria
due volte all'anno cioè entro il mese di marzo e quello
di novembre.
Il Consiglio può, inoltre, essere convocato dal Presidente
in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e
rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno
1/3 dei suoi membri e dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata
ai singoli membri ed ai componenti il Collegio dei Revisori,
spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione.
In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato
fino a tre giorni.
ART.18
Spetta al Comitato direttivo sovraintendere alle attività
del Consorzio.
In particolare il Comitato direttivo:
a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre
unitamente ad apposite relazioni illustrative, al Consiglio
Generale, rispettivamente,non oltre il 31 ottobre e non oltre
il 28 febbraio. Decorsi infruttuosamente detti termini, l'Assessore
Regionale per l'industria vi provvede mediante la nomina di
apposito Commissario sottoponendo i Bilanci al Consiglio Generale
ed assegnando al medesimo il termine massimo di 20 giorni
per le relative deliberazioni;
b) predispone gli altri atti da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Generale;
c) delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni
previste dall'art.21 della L.R. n.1 del 1984 e delibera su
ogni acquisto e vendita di immobili che si rendessero necessari
per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
d) esegue le deliberazioni del Consiglio Generale delegandone
l'attuazione al presidente del Consorzio;
e) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente
a quanto stabilite dal quinto e sesto comma dell'art.23 della
L.R. 4/1/1984 n.1 ed approva tenuto conto di tali criteri,
la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la susseguente
vendita dei terreni dandone comunicazione al Consiglio Generale;
f) determina la quota annuale di contributo a carico degli
enti consorziati,fissando anche misure differenziate per tipo
di Ente;
g) delibera sull'ammissione di altri Enti al Consorzio, sottoponendo
tale deliberazione alla ratifica del Consiglio Generale, secondo
quanto stabilito dalla lettera e) del precedente art.16;
h) delibera dei rapporti con le imprese insediate, comprese
quelle di carattere finanziari;
i) delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana,
con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore
dell'attività del Consorzio, nonché con gli
enti consorziati.
l) formula le richieste annuali di finanziamento previste
dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale n.1 del
1984, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma
dello stesso articolo;
m) adotta il regolamento di cui al terzo comma dell'art.32
della legge sopraccitata;
n) nomina il Direttore del Consorzio;
o) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività
amministrativa interna ed istituzionale del Consorzio, salvo
le specifiche competenze del Consiglio Generale.
Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera
raccomandata ai singoli membri ed al Presidente del Collegio
dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di quello della
convocazione. In caso d'urgenza il termine potrà
essere abbreviato fino a tre giorni.
ART.19
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio,
convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del
Consiglio Generale, nonché quelle del Comitato Direttivo
e prende le deliberazioni relative al personale, a norma di
regolamento di cui all'art.16 lettera g) del presente statuto,
vigila sull'attività del Consorzio, esercita funzioni
eventualmente delegate dal Consiglio Generale e dal Comitato
Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate
dagli stessi.
In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal Comitato
Direttivo a norma del terzo comma dell'art.9 della legge regionale
più volte citata.
ART.20
Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci preventivi
e consuntivi, redige su di essi le stesse relazioni per il
Consiglio Generale e controlla la regolarità della
contabilità.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi
e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio
Generale. Può partecipare, altresì, alle riunioni
del Comitato Direttivo.
ART.21
Il Consiglio Generale è validamente riunito quando
siano presenti almeno i due quinti dei componenti in carica.
Il Comitato Direttivo e validamente riunito quando è
presente la maggioranza assoluta dei membri assegnati al comitato
stesso.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
Generale e del Comitato Direttivo, è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
I componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato
motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie
e straordinarie, decadono dalla carica.
Decadono altresì i componenti del Comitato Direttivo
che senza giustificato motivo, non intervengono a quattro
sedute consecutive.
In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio
Generale decorsi dieci giorni dalla comunicazione mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte del Consiglio
stesso, del Comitato Direttivo o di uno qualunque dei componenti
di essi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.
I rappresentanti di enti che non abbiano versato i conferimenti
e i contributi di cui all'art. 7 lett. b) e c) del presente
statuto, a decorrere dall'esercizio successivo a quello del
mancato adempimento, possono partecipare alle sedute del Consiglio
Generale, senza peraltro esercitare il diritto di voto, finché
non sia trascorso il periodo previsto dagli stessi art.7 e
8 per l'esclusione dell'Ente moroso dal Consorzio.
ART. 22
L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno
solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà
il 31 dicembre di ogni anno.
ART.23
Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela
dell'Assessorato Regionale per l'Industria in conformità
dell'art.15 della legge regionale citata.
Al suddetto Assessorato saranno trasmessi per l'esercizio
dei compiti di cui sopra, entro 15 giorni dall'adozione, tutte
le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.
La trasmissione sarà effettuata con avviso di ricevimento
oppure con consegna agli Uffici dell'Assessorato che rilasceranno
apposita ricevuta.
Le anzidette deliberazioni divengono esecutive, dopo quindici
giorni dalla trasmissione.
Le deliberazioni adottate con parere favorevole del Collegio
dei Revisori sono immediatamente esecutive.
La esecutività è sospesa se entro 15 giorni
dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato Regionale
per l'Industria chiede chiarimenti e elementi integrativi
di giudizio al Consorzio.
In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l'assessore
per l'Industria non ne pronuncia l'annullamento per motivi
di legittimità entro 20 giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni che il Consorzio deve trasmettere entro il
termine massimo assegnato nella richiesta.
Sono sottoposte anche al controllo di merito dell'Assessorato
regionale per l'Industria le deliberazioni del Consiglio Generale
per le materie previste dall'art. 16 lett. c,d,f e g del presente
statuto con le modalità di cui ai commi precedenti.
ART. 24
L'Assessore Regionale per l'Industria, previa contestazione,
sentita la Giunta Regionale, con proprio decreto, può
sciogliere gli organi consortili ove vengono accertate persistenti
irregolarità nel funzionamento di essi o di uno di
essi, il tal caso nomina un commissario per la provvisoria
gestione dell'Ente, per un periodo no superiore a mesi sei,
trascorso tale termine tutti gli atti compiuti sono nulli.
ART.25
Il Consorzio osserva le norme di amministrazione e contabilità
regionali, e in quanto compatibili, quelle statali adottano
un bilancio tipo predisposto dalla Regione Siciliana.
ART.26
I bilanci dei Consorzi sono approvati dall'Assessore Regionale
per l'industria previo parere dell'Assessore Regionale del
Bilancio e delle Finanze ai sensi della legge regionale n.2
del 1978.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle leggi e ai regolamenti vigenti.
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